Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Il femminicidio è punito allo stesso modo dell’omicidio, ex art. 575 del Codice penale, in quanto non esiste una figura di reato specifica relativa all’uccisione https://socialislife.com/story3907963/5-hechos-f%C3%A1cil-sobre-associazione-di-stampo-mafioso-descritos